Art. 169 Codice della Privacy
Misure di sicurezza
Dispositivo
Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni (( . . . )).
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al (( quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa )). L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.LGS. 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Ratio Legis
Spiegazione