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Art. 181 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Altre disposizioni transitorie

Dispositivo

Art. 181

Altre disposizioni transitorie


1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio


2004, in sede di prima applicazione del presente codice:


a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di


dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il (( 28 febbraio 2007 ));


b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi


dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;


c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate


entro il 30 aprile 2004;


d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate


entro il 30 giugno 2004;


e) LETTERA ABROGATA DAL D.Legge 29 marzo 2004, n. 81, CONVERTITO,


CON MODIFICAZIONI, DALLA Legge 26 maggio 2004, n. 138;


f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2,


e' obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.


2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del


Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del D.LGS. 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.


3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli


articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.


4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai


sensi dell'articolo 43, comma 1, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.


5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi


dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.


6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente


codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.


6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli


accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del D.LGS. 13 maggio 1998, n. 171.(9)


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni


dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 21 ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 2) che per le motivazioni di cui al comma 1 del decreto legge 245/2005, limitatamente alle attivita' del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati ,il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, del presente decreto , e' prorogato fino al 30 giugno 2006.



Ratio Legis


Spiegazione