Art. 182 Codice della Privacy
Ufficio del Garante
Dispositivo
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita'
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilita' di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilita' di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Ratio Legis
Spiegazione