Art. 1 Codice della Privacy
Ambito di applicazione
Dispositivo
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente codice.
Ratio Legis
Spiegazione