Art. n°
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Art. 1 Codice della Privacy

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Ambito di applicazione

Dispositivo

Art. 1

(Ambito di applicazione)


1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:


a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;


b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente codice.



Ratio Legis


Spiegazione