Art. 2 Codice della Privacy
Definizioni
Dispositivo
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di
seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.
Ratio Legis
Spiegazione