Art. n°
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Art. 2 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizioni

Dispositivo

Art. 2

(Definizioni)


1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni


elencate nell'art. 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di


seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio


1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:


a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento


effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione


statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;


b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il


trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;


c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di


caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una


rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni


presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;


d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o


riferibili i dati trattati.



Ratio Legis


Spiegazione