Art. n°
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Art. 48. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Veicoli a braccia

Dispositivo

Art. 48.

Veicoli a braccia


1. I veicoli a braccia sono quelli:


a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;


b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione