Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 63. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Traino veicoli

Dispositivo

Art. 63.

Traino veicoli


1. Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato da piu' di un veicolo, salvo che cio' risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.


2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non e' piu' atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.


3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.


4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonche' le modalita' e procedure per l'agganciamento.


5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.


((4))


----------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione