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Art. 65. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Dispositivo

Art. 65.

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte


1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.


2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.


3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione