Art. n°
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Art. 64. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Dispositivo

Art. 64.

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte


1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.


2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.


3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione