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Art. 68. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

Dispositivo

Art. 68.

Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi


1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':


a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;


b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;


c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi


dispositivi devono essere applicati sui lati.


2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti


dall'art. 152, comma 1.


3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni


sportive.


4. Con decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il


conducente.


5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono


stabilite dal regolamento.


6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire


centoventimila.


7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di


un a somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.


8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una


somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.


(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione