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Art. 70. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Dispositivo

Art. 70.

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte


1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.


2. Il regolamento di esecuzione determina:


a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere esercitato il servizio di piazza;


b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;


c) le modalita' per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;


d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.


3. Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e' consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.


4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza e' stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.


5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione