Art. 71. Codice della strada
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Dispositivo
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)) per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i
veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1
e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio' non osta il diritto comunitario, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - ((Dipartimento per i trasporti terrestri)), sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Ratio Legis
Spiegazione