Art. n°
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Art. 90. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Dispositivo

Art. 90.

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza


1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi ((...)) e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.


2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.


(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione