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Art. 98 Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Circolazione di prova

Dispositivo

Art. 98

Circolazione di prova


1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.


2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.


3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.


4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.Legge 23 ottobre 2008, n. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 22 dicembre 2008, n. 201)).


(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione