Art. 101. Codice della strada
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
Dispositivo
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) e il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri ((dell'economia e delle finanze)) e ((delle infrastrutture e dei trasporti)), assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) nella misura del venti per cento e alla ((Dipartimento per i trasporti terrestri)) nella misura dell'ottanta per cento. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (45)
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall' ((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)) all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all' ((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)) in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l' ((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)), su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(4)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
------------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il secondo periodo del comma 1 del presente articolo e' abrogato per la parte incompatibile con l'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
Ratio Legis
Spiegazione