Art. n°
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Art. 111. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revisione delle macchine agricole in circolazione

Dispositivo

Art. 111.

Revisione delle macchine agricole in circolazione


1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il ((31 dicembre 2014)), dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal ((30 giugno 2015)), la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81.


2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.


3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.


4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica europea.


5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.


6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica , secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione