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Art. 112. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

Dispositivo

Art. 112.

Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione


1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformita' rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o


danneggiamenti dei dispositivi prescritti.


2. Gli ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)), su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o piu' caratteristiche oppure uno o piu' dispositivi indicati nel documento di circolazione;


a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici


provvedono all'aggiornamento del documento stesso.


3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.


4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonche' con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,


secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione