Art. 77. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza del procuratore e dell'institore.
Dispositivo
Art. 77.
(Rappresentanza del procuratore e dell'institore).
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione