Art. n°
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Art. 77. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rappresentanza del procuratore e dell'institore.

Dispositivo

Art. 77.

(Rappresentanza del procuratore e dell'institore).


Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.


Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.



Ratio Legis


Spiegazione