Art. 78. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Curatore speciale.
Dispositivo
Art. 78.
(Curatore speciale).
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
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Ratio Legis
Spiegazione