Art. 85. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revoca e rinuncia alla procura.
Dispositivo
Art. 85.
(Revoca e rinuncia alla procura).
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
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