Art. 86. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Difesa personale della parte.
Dispositivo
Art. 86.
(Difesa personale della parte).
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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Spiegazione
