Art. 106. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Intervento su istanza di parte.
Dispositivo
Art. 106.
(Intervento su istanza di parte).
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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Spiegazione