Art. 107. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Intervento per ordine del giudice.
Dispositivo
Art. 107.
(Intervento per ordine del giudice).
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
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Spiegazione