Art. 121. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liberta' di forme.
Dispositivo
Art. 121.
(Liberta' di forme).
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione