Art. 120. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicita' della sentenza.
Dispositivo
Art. 120.
(Pubblicita' della sentenza).
((Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati)).
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione