Art. n°
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Art. 133. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

Dispositivo

Art. 133.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).


La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.


Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)), ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325)).


COMMA ABROGATO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183.



Ratio Legis


Spiegazione