Art. 133. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
Dispositivo
Art. 133.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente ((il testo integrale della sentenza)), ne da' notizia alle parti che si sono costituite. ((La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325)).
COMMA ABROGATO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione