Art. 134. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.
Dispositivo
Art. 134.
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).
L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
((COMMA ABROGATO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183)).
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione