Art. 148. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Relazione di notificazione.
Dispositivo
Art. 148.
(Relazione di notificazione).
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione