Art. n°
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Art. 148. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Relazione di notificazione.

Dispositivo

Art. 148.

(Relazione di notificazione).


L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.


La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.



Ratio Legis


Spiegazione