Art. 149. Codice di procedura civile
Notificazione a mezzo del servizio postale.
Dispositivo
(Notificazione a mezzo del servizio postale).
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.
((La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto)).
(105) ((116))
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AGGIORNAMENTO (105)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002 n. 48) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.".
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AGGIORNAMENTO (116)
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.legge 30 dicembre
2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.".
149-bis.
(Notificazione a mezzo posta elettronica).
Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi ((o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni)).
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Ratio Legis
Spiegazione