Art. 174. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Immutabilita' del giudice istruttore.
Dispositivo
Art. 174.
(Immutabilita' del giudice istruttore).
Il giudice designato e' investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e' indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione