Art. 175. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Direzione del procedimento.
Dispositivo
Art. 175.
(Direzione del procedimento).
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione