Art. n°
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Art. 255. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancata comparizione dei testimoni.

Dispositivo

Art. 255.

(Mancata comparizione dei testimoni).


Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. ((In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200


euro e non superiore a 1.000 euro)).(116)


Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il


giudice istruttore del luogo. (88) (90)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".


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AGGIORNAMENTO (88)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


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AGGIORNAMENTO (90)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


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AGGIORNAMENTO (116)


La legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.legge 30


dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23


febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le


disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e


si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data


di entrata in vigore."



Ratio Legis


Spiegazione