Art. 256. Codice di procedura civile
Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza.
Dispositivo
(Rifiuto di deporre e falsita' della testimonianza).
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi e' fondato sospetto che egli non abbia detto la verita' o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA Legge 28 dicembre 2005, n. 263)). ((116))
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AGGIORNAMENTO (116)
La legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
di entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione