Art. 334. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impugnazioni incidentali tardive.
Dispositivo
Art. 334.
(Impugnazioni incidentali tardive).
Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione