Art. 335. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riunione delle impugnazioni separate.
Dispositivo
Art. 335.
(Riunione delle impugnazioni separate).
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione