Art. 393. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Estinzione del processo.
Dispositivo
Art. 393.
(Estinzione del processo).
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione