Art. n°
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Art. 393. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Estinzione del processo.

Dispositivo

Art. 393.

(Estinzione del processo).


Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.



Ratio Legis


Spiegazione