Art. 392. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riassunzione della causa.
Dispositivo
Art. 392.
(Riassunzione della causa).
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione