Art. n°
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Art. 496. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riduzione del pignoramento.

Dispositivo

Art. 496.

(Riduzione del pignoramento).


Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.



Ratio Legis


Spiegazione