Art. 496. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riduzione del pignoramento.
Dispositivo
Art. 496.
(Riduzione del pignoramento).
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
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