Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 497. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cessazione dell'efficacia del pignoramento.

Dispositivo

Art. 497.

(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).


Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.



Ratio Legis


Spiegazione