Art. 497. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
Dispositivo
Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione