Art. 498. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Avviso ai creditori iscritti.
Dispositivo
Art. 498.
(Avviso ai creditori iscritti).
Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione