Art. n°
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Art. 514. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cose mobili assolutamente impignorabili.

Dispositivo

Art. 514.

(Cose mobili assolutamente impignorabili).


Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:


1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;


2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;


3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;


4) ((NUMERO ABROGATO DALLA Legge 24 febbraio 2006, n. 52));


5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;


6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.



Ratio Legis


Spiegazione