Art. 516. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
Dispositivo
Art. 516.
(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo).
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione