Art. n°
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Art. 516. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.

Dispositivo

Art. 516.

(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo).


I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.


I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.



Ratio Legis


Spiegazione