Art. 547. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Dichiarazione del terzo.
Dispositivo
Art. 547.
(Dichiarazione del terzo).
Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente ((o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata)), il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
