Art. 551. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Intervento.
Dispositivo
Art. 551.
(Intervento).
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione