Art. 573. Codice di procedura civile
Gara tra gli offerenti.
Dispositivo
(( (Gara tra gli offerenti).))
((Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto)).((113a))((115))((116))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.legge14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.legge30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
Ratio Legis
Spiegazione