Art. 574. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Provvedimenti relativi alla vendita.
Dispositivo
Art. 574.
(Provvedimenti relativi alla vendita).
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e' avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione