Art. n°
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Art. 574. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti relativi alla vendita.

Dispositivo

Art. 574.

(Provvedimenti relativi alla vendita).


Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e' avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.


Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.


Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.



Ratio Legis


Spiegazione