Art. 723. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fissazione dell'udienza di comparizione.
Dispositivo
Art. 723.
(Fissazione dell'udienza di comparizione).
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione