Art. 724. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Procedimento.
Dispositivo
Art. 724.
(Procedimento).
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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