Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 823. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deliberazione e requisiti del lodo.

Dispositivo

Art. 823.

(( (Deliberazione e requisiti del lodo).))


((Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.


Il lodo deve contenere:


1) il nome degli arbitri;


2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;


3) l'indicazione delle parti;


4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;


5) l'esposizione sommaria dei motivi;


6) il dispositivo;


7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;


8) la data delle sottoscrizioni.))



Ratio Legis


Spiegazione