Art. 824-bis. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Efficacia del lodo.
Dispositivo
Art. 824-bis.
(( (Efficacia del lodo).))
((Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.))
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Spiegazione
